Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle piccole e medie imprese, imprese artigiane di produzione multimediale, grafica e servizi innovativi

SINTESI CCNL PRODUZIONE MULTIMEDIALE, GRAFICA E SERVIZI INNOVATIVI

UNIMPRESA – CONF.A.I.L.

Aprile 2022

ESTREMI E PARTI STIPULANTI CCNL

Data di stipula: 01 Aprile 2022

Decorrenza: 01 Aprile 2022

Scadenza: 31 Marzo 2025

Parti stipulanti: UNIMPRESA; UNIMPRESA; UNIMPRESA F.N.I.M-CONF.A.I.L.; CONF.A.I.L. – S.A.L.M.

Campo di applicazione: Il c.c.n.l. si applica al personale dipendente delle: micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste; piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese così come definite dalla normativa europea ed italiana; imprese artigiane così come
definite dalle normative vigenti ed ai consorzi imprese artigiane operanti nei seguenti settori:

  • arti grafiche;
  • prestampa;
  • stampa (tradizionale e digitale);
  • legatoria;
  • serigrafia;
  • editoria;
  • cartotecnica;
  • grafica pubblicitaria;
  • grafinformatica;
  • studi di progettazione tecnico-grafica;
  • fotografia, videofotografia e attività similari;
  • eliografie;
  • copisterie;
  • servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l’implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici).
  • La progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, web ed affini);
  • l’assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici);
  • i servizi, anche innovativi, rientranti nell’ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, alle imprese, direzionale, qualità e affini);
  • le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato;
  • la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.

Resta inteso che il presente CCNL si può applicare altresì ai dipendenti dalle Confederazioni datoriali dell’artigianato a tutti i livelli, nonché dai loro enti e/o società costituiti, partecipati o promossi.


DATI RETRIBUTIVI

Salario Unico Nazionale

Per il computo della retribuzione normale oraria si dividerà la retribuzione mensile per 173 e, per l’orario collegato al turno notturno, per 156.
La quota giornaliera della retribuzione mensile normale e di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la
retribuzione stessa per 26.

DATI RETRIBUTIVI

Elementi retributivi: Il salario unico nazionale comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale, dell’indennità di contingenza di cui alla L. 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla L. 13 luglio 1990, n. 191 e dell’elemento distinto della retribuzione prevista dall’accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale.

Retribuzione di fatto:

Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto si intende quella costituita dai seguenti elementi;
a) stipendio o salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata);
b) eventuali terzi elementi;
c) eventuali scatti di anzianità;
d) eventuali indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso spese; eventuali superminimi ed assegni “ad personam”.

Scatti di anzianità:

OPERAI
Agli operai per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.

IMPIEGATI
Agli impiegati per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.

Mensilità aggiuntive 13°: Nel mese di dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.

Premio di produttività: Sono annualmente definiti appositi criteri di individuazione degli obiettivi aziendali e valutazione dei risultati conseguiti che tengano conto altresì anche del contributo diretto delle risorse umane al conseguimento di tali risultati.
Le parti individueranno un percorso meritocratico e retributivo che tenga conto individualmente e settorialmente dell’entità di tali risultati e della partecipazione degli stessi lavoratori in modo da riconoscere un premio di produttività che verrà erogato annualmente con la mensilità del mese di giugno.

Lavoro straordinario, notturno, festivo: E’ considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il
lavoro è svolto nell’arco di 6 giornate settimanali o l’orario giornaliero stabilito) o le 40 settimanali.
Le ore di prestazione straordinaria potranno ­ nella misura non inferiore a 1/3 ­ essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti ferma restando la maggiorazione prevista.
Per il godimento di questi riposi, nei limiti del possibile, varranno gli accordi diretti tra datore di lavoro e lavoratore che, di norma verranno assunti al momento della decisione delle prestazioni d’orario straordinario che, appunto, daranno luogo a tali riposi.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività salvo quello che termina il 3° turno. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana fatta salva la maggiorazione.
Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

  • ­ lavoro straordinario: 35%;
  • ­ lavoro straordinario notturno escluso sabato e prefestivi: 45%;
  • ­ lavoro straordinario festivo: 50%;
  • ­ lavoro straordinario festivo notturno: 65%;
  • ­ lavoro notturno: 40%;
  • ­ lavoro festivo: 45%:
  • ­ lavoro notturno festivo: 60%;
  • ­ lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo: 10%.

Ai lavoratori turnisti spetta una maggiorazione oraria pari al 6% e si applica al 1° e 2° turno. Per il 3° turno la maggiorazione è del 24%. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10%.

Part-Time: lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10%.

Riposo Settimanale: Il riposo settimanale coincide, di norma, con la domenica. Quando, nei casi consentiti, il lavoratore lavori di domenica, oltre alle percentuali maggiorative previste, ha diritto al corrispondente riposo compensativo in altro giorno settimanale da concordare e, comunque, non assimilabile alle ferie.
4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore e 40 minuti per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla legge n. 54/1977.
Le festività che cadono di domenica o nel giorno di riposo compensativo sono retribuite.
Il pagamento delle festività è dovuto anche in assenza del lavoratore, purché la ragione rientri nei seguenti motivi:

  • infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
  • sospensione dal lavoro per riposo compensativo o coincidenza con altre festività;
  • sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore

Indennità: Maneggio denaro: mensile pari al 7% della retribuzione base del livello di appartenenza.
Quadri: euro 52,85 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.

Classificazione del Personale: classificazione unica articolata in otto livelli retributivi. La classificazione è basata su declaratorie generali con le quali vengono definiti i criteri per l’inquadramento dei lavoratori nei singoli livelli e su profili professionali con i quali vengono esemplificati i contenuti delle prestazioni lavorative in essi considerate.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Periodo di prova: L’assunzione del lavoratore può essere fatta nell’ambito della qualificazione per la quale è stato richiesto, osservando un periodo di prova ­ che dovrà risultare da comunicazione scritta ­ la cui durata non può essere superiore a:

Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro, l’integrazione economica. Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) previsti. I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l’anzianità dei lavoratori e per la durata dell’apprendistato.

ORARIO DI LAVORO

E’ fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l’orario per il 3° turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Nel caso in cui la distribuzione dell’orario settimanale sia articolata in 6 giorni, l’orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Diverse distribuzioni dell’orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale.

Lavoro a turni: In presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una maggiorazione oraria pari al 6% e si applica al 1° e 2° turno. Per il 3° turno la maggiorazione è del 25%.
I turni si intendono di 8 ore ciascuno, comprensivi di mezz’ora di intervallo retribuito.
In caso di turni non avvicendati è esclusa la maggiorazione per il 1° turno con interruzione meridiana.
Il 2° turno non potrà terminare oltre le ore 24:00, in tal caso, è prevista una maggiorazione pari al 30% dopo le ore 22:00.
Non si applica la mezz’ora di intervallo retribuita per i turni di lavoro fino a 6 ore.

Durata media dell’orario di lavoro: Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, art. 4, comma 4, la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con
riferimento ad un periodo di 6 mesi. In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, le parti, potranno concordare l’estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.

Permessi retribuiti: Ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datori di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente.
I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni. Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell’anno.
La parte eventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Festività: a) festività nazionali:
­ 25 aprile;
­ 1° maggio;
­ 2 giugno (festa della Repubblica);
b) altre festività:
­ Capodanno;
­ Epifania;
­ Lunedì successivo alla Pasqua;
­ 15 agosto (Assunzione della Beata Maria Vergine);
­ 1° novembre (Ognissanti);
­ 8 dicembre (Immacolata Concezione);
­ 25 dicembre (S. Natale);
­ 26 dicembre (S. Stefano);
­ ricorrenza del Santo Patrono della località dove ha sede l’impresa.
Localmente o aziendalmente potrà essere concordato lo spostamento ad altro giorno della settimana del godimento delle festività relative al 26 dicembre ed al Santo Patrono.

Ferie: I lavoratori che hanno un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all’orario contrattuale pari a 180 ore.
Ai lavoratori, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Ai fini della maturazione di cui sopra, la frazione di un mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Si computano, nell’anzianità, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell’anno.
L’epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di norma nel periodo maggio­ ottobre per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo; le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate.
La programmazione del periodo delle ferie collettive dovrà avvenire di norma entro il mese di aprile.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.
Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si presenti al lavoro è considerato dimissionario salvo che la giustificazione dell’assenza non sia potuta pervenire in tempo utile a causa di comprovati motivi di forza maggiore.

MALATTIA

Malattia e infortunio: Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’impiegato, verrà accordato all’impiegato non in prova il seguente trattamento:

  • per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell’intera retribuzione per 6 mesi;
  • per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi.

Uguali diritti spetteranno all’impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Agli effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortuni non sul lavoro, purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al dipendente stesso.
In caso di prolungamento dell’assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare ed il lavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso.

Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno conservati il posto di lavoro e l’anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da parte dell’Istituto assicuratore l’erogazione dell’indennità temporanea economica secondo la legge in vigore.
Il certificato di malattia cartaceo è sostituito dal certificato elettronico.
Il medico curante acquisisce ed invia all’INPS le informazioni relative alla certificazione di malattia telematicamente attraverso un apposito sistema (SAC/SAR).

Servizio militare: Come previsto dalle norme in vigore.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Preavviso: Il licenziamento dell’impiegato non in prova o le sue dimissioni, dovranno avere luogo con un preavviso di:

A) Per gli impiegati fino a 5 anni di servizio:
1) 2 mesi e 15 gg per gli impiegati dei livelli Quadro e 1°;
2) 1 mese e 15 gg per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 1 mese per gli impiegati dei livelli 4°, 5°, 6° e 7°.

B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e fino a 10 anni:
1) 3 mesi e 15 gg per gli impiegati dei livelli Quadro e 1°;
2) 2 mesi per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 1 mese e 15 gg per gli impiegati dei livelli 4°, 5°, 6° e 7°.

C) Per gli impiegati oltre i 10 anni di servizio:
1) 4 mesi e 15 gg per gli impiegati dei livelli Quadro e 1°;
2) 2 mesi e 15 gg per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 2 mesi per gli impiegati dei livelli 4°, 5°, 6° e 7°.

I termini di disdetta decorrono dal 1° al 15° di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.
E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.

Trattamento di fine rapporto: In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi ai
sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche e integrazioni.