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CCNL – SANITA’ PRIVATA – PERSONALE MEDICO

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Medici dipendenti delle case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione.

Indice

SINTESI
CCNL: SANITA’ PRIVATA PERSONALE MEDICO

UNIMPRESA – UNIAP – CONF.A.I.L – UPLA/Confcontribuenti

Codice contratto CNEL – UNIEMENS T038

Aprile 2023

DATI RETRIBUTIVI

La retribuzione lorda mensile spettante ai medici è composta da: retribuzione come da posizione economica da erogarsi per 12 mensilità;

tredicesima mensilità; trattamento di fine rapporto; elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti; eventuali trattamenti ad personam.

Con decorrenza 01 Aprile 2020 le retribuzioni lorde mensili, sono determinate nei seguenti importi:

DATI RETRIBUTIVI

Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore

Nel caso di passaggio alla categoria superiore, al medico sarà assegnato il trattamento economico corrispondente alla nuova qualifica.

Mensilità aggiuntive

Ai medici in servizio nella struttura sanitaria viene corrisposta – di regola entro il mese di dicembre di ogni anno – una “tredicesima mensilità” composta da:

  • – stipendio base mensile;
  • – eventuale “assegno ad personam”;
  • – superminimo.

La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in posizione che comporti la sospensione dello stipendio.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il medico ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a questi effetti come mese intero.

Premio di Risultato

La determinazione annuale dell’entità economica del “Premio di Risultato” sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Gli indicatori assunti a riferimento, saranno presi a livello territoriale con specifico riferimento delle imprese del settore anche in considerazione dell’applicazione del Welfare Aziendale.

Lavoro straordinario, notturno, festivo

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 250 ore annue individuali. Con l’assenso del Medico il tetto massimo può arrivare fino a 300 ore/annue.

È considerato lavoro supplementare per i Medici a tempo definito, quello effettuato fino alle 38 ore settimanali (e retribuito con la stessa paga oraria delle ore ordinarie). Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 38 ore settimanali.

Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza perdita per le eventuali indennità di turno).

Il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.

Il lavoro straordinario diurno sarà compensato da una quota oraria della retribuzione con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi (diurno), la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Azienda della struttura.

Pronta Disponibilità

Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del Medico e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese concordate col Direttore Sanitario. Non può superare 10 giorni al mese. Dà diritto ad un compenso di 35,00 euro lorde per ogni 12 ore maggiorato del 10% per la quota eccedente le 12 ore. I turni sono prefissati dal Direttore Sanitario.

Guardia Medica

La guardia medica può essere svolta da medici “ad hoc” con rapporto di lavoro dipendente o libero – professionale coordinato e continuativo. La struttura sanitaria potrà organizzare il servizio di guardia come servizio interdivisionale per branche affini. Sono fatte salve, in caso di urgenza, le attribuzioni del Direttore sanitario. Nei limiti concessi dalle esigenze organizzative possono essere esentati dalla Direzione sanitaria dal servizio di guardia, a domanda, i medici di età superiore ai 60 anni. Il medico può essere chiamato di norma ad effettuare fino a cinque turni mensili di guardia di 12 ore.

Parametri retributivi

La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 della retribuzione come da relativa posizione;

L’importo della paga oraria è determinato dividendo la somma delle sopraelencate competenze per 165.

In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, assenze ingiustificate, ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Categorie e qualifiche

Il personale medico è distinto secondo le seguenti qualifiche: Direttore sanitario, responsabile di raggruppamento e/o di servizio, aiuto dirigente, Aiuto, Assistente.

Periodo di prova

L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova pari a: 6 mesi.

ORARIO DI LAVORO

Regimi di orario

L’orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo:

– tempo definito a 30 ore settimanali;

– tempo pieno a 38 ore settimanali.

Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell’arco dell’anno, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo definito.

Ai fini del calcolo della durata media, il limite rispettivamente delle 46 ore e delle 36 ore settimanali potrà essere riferito, a fronte di ragioni tecniche, obiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, in deroga al dettato dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, ad un periodo di dodici mesi.

Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell’amministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part-time, dovrà comunque essere inferiore all’orario previsto per il tempo definito. Per i medici a rapporto di lavoro a 38h o a 30h settimanali, l’orario giornaliero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, si stabilisce il più ampio termine di sette giorni sul quale calcolare come media il limite delle otto ore di lavoro notturno nelle 24 ore consentendo così la prestazione di un tetto massimo di 24 ore di lavoro notturno all’interno di un arco temporale di sette giorni, non potendo però superare il singolo turno notturno le 12 ore.

Guardia medica

Sono esentati i medici di età superiore ai 60 anni. Max 5 turni mensili di guardia di 12 ore.

Pronta disponibilità

Il servizio di pronta disponibilità per il personale non può superare i 10 giorni al mese; per esso va corrisposto un compenso fisso in misura indifferenziata e frazionabile di 35 euro per ogni 12 ore di servizio di reperibilità. Il compenso per eventuali turni di durata superiore a 12 ore sarà proporzionato alla effettiva durata del turno di reperibilità richiesto ed espletato, maggiorato del 10% per la quota eccedente le 12 ore.

I turni di reperibilità devono comunque essere prefissati dal Direttore sanitario.

In caso di chiamata sarà dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestato con le maggiorazioni previste dalla regolamentazione del lavoro supplementare e straordinario o come recupero orario su richiesta del medico.

Festività

Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio – 6 gennaio – Lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l’unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma).

Ex festività soppresse

Il medico ha diritto, per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da godersi entro l’anno solare.

Ferie

30 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. Il godimento delle ferie avverrà per giorni interi e non potrà essere frazionato ad ore.

MALATTIA

Malattia

L’azienda sanitaria è tenuta ad anticipare le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la malattia è riconosciuta ed indennizzata dall’INPS, e l’infortunio dall’INAIL, L’azienda sanitaria è tenuta ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:

a) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per malattia nell’arco di 4 anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. L’azienda sanitaria può recedere dal rapporto allorquando il Medico si assenti oltre il limite dei 18 mesi complessivi nell’arco di un quadriennio mobile.

I Medici che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 2 mesi. Il Medico ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita che può protrarsi per un massimo di 3 mesi (dal 20° al 23° mese) purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;

b) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per infortunio. L’azienda sanitaria è tenuta ad anticipare il 40% della retribuzione.

Maternità

Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l’80% dell’intera retribuzione.

Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto: come per la malattia.

Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro al 100% della retribuzione fino al 180°giorno di assenza.

Congedo matrimoniale

In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione.

Servizio militare

Il c.c.n.l. prevede il diritto alla conservazione del posto.

Corsi di studio e attività formative

Max 12 giorni retribuiti per sostenere esami. 20 giorni per frequenza corsi e congressi Obbligo corsi ECM con programmi annuali predefiniti.

Altri permessi e aspettative

Congedi per motivi familiari. In caso di disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità (coniuge, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi, cognati) o di grave calamità, il lavoratore ha diritto a un congedo retribuito di durata rapportata alle reali esigenze di assenza fino ad un massimo di 5 giorni di calendario. Per gravi e documentata grave infermità del coniuge entro il 2° grado: 3 giorni.

DISCIPLINE SPECIALI

Responsabilità civile

Le strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all’attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato.

Part-time

Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell’amministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part-time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione vigente in materia.

Indennità di rischio

Al personale medico classificato di categoria “A” da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a 1.240,00 euro lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale medico radiologo. Al personale medico sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di calendario.

Missioni e Trasferte

La trasferta è disposta dal datore di lavoro.

L’attività svolta in trasferta può essere indennizzata mediante:

  • il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate con adeguati giustificativi ed in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso secondo le tabelle ACI;
  • un’indennità costituita unicamente da un importo forfetario nei limiti massimi della esenzione fiscale;

un’indennità forfetaria nei limiti massimi della esenzione fiscale alla quale si aggiunge un rimborso analitico (sistema misto).

Indennità di Direttore Sanitario e di medico responsabile.

Ai medici che ricoprono la qualifica di Direttore sanitario, o di medico responsabile di raggruppamento o di servizio competono le seguenti indennità lorde mensili:

a) Direttore sanitario senza responsabilità di raggruppamento o di servizio: 189,00 euro;

b) medico responsabile di raggruppamento o di servizio di branche appartenenti all’area funzionale di medicina: 189,00 euro;

c) medico responsabile di raggruppamento o di servizio di branche appartenenti all’area funzionale di chirurgia, ivi comprese le discipline mediche con terapia intensiva: 265,00 euro.

Tali indennità fisse e costanti vengono attribuite per dodici mensilità.

Indennità per aiuti dirigenti, aiuti ed assistenti

Ai medici a tempo definito e a tempo pieno con la qualifica di assistente, di aiuto o di aiuto dirigente, spetta una indennità medica fissa e costante, nella misura lorda mensile e per dodici mensilità, di:

– assistente fascia A e fascia B: 26,00 euro;

– aiuto: 52,00 euro;

– aiuto dirigente: 165,00 euro.

Indennità di direzione sanitaria per medici responsabili

Al medico responsabile di raggruppamento o servizio che esplichi anche la funzione di Direttore sanitario spetta l’indennità lorda mensile per dodici mensilità di 170,00 euro.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Preavviso

Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il medico assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, è fissato nella misura di 3 mesi.

La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.

E’ facoltà della parte che riceve la disdetta, di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.

Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, al medico deve essere corrisposto il trattamento di fine rapporto in base a quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, e quant’altro previsto dalla legge vigente. Le voci che concorrono a formare il trattamento di fine rapporto sono:

stipendio base;

superminimi collettivi;

assegni “ad personam”;

indennità di medico di struttura sanitaria privata;

indennità professionale;

indennità di Direttore sanitario o Medico responsabile;

indennità medica aiuti ed assistenti;

indennità medica aiuti dirigenti;

indennità di direzione sanitaria per medici responsabili;

tredicesima mensilità.

indennità sostitutiva del preavviso.

DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA

Permessi retribuiti

I medici componenti i Consigli direttivi nazionali e regionali delle Organizzazioni sindacali hanno diritto a permessi sindacali retribuiti per un massimo annuo, non cumulabile oltre l’anno di competenza, rispettivamente di giorni 10 e giorni 8, per partecipare alle riunioni dei rispettivi Consigli o a riunioni sindacali. Inoltre, ai componenti degli Organi centrali dell’Organizzazione, che verranno nominativamente indicati alle Sedi nazionali delle Associazioni datoriali firmatarie, verranno accordati a loro richiesta, altri 10 giorni, per ciascuno, di permessi retribuiti.

I permessi di cui sopra non potranno rispettivamente superare 5 e 4 giorni consecutivi.

Attività sindacale


Assemblea: nelle unità aziendali i medici hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue retribuite.
Affissione: è consentito ai sindacati provinciali di categoria di far affiggere comunicati nell’apposito albo collocato in luogo non accessibile alla clientela.

TABELLA SALARIALE CCNL CASE DI CURA PRIVATE MEDICI DIPENDENTI