Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola non Statale e degli enti di Formazione Professionale sotto qualsiasi forma giuridica costituita
Indice
- SINTESI CCNL SCUOLA ENTI PRIVATI
- DATI RETRIBUTIVI
- COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
- ORARIO DI LAVORO
- MALATTIA
- DISCIPLINE SPECIALI
- DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
- ESTINZIONE DEL RAPPORTO
- CCNL SCUOLA NON STATALE – ENTI DI FORMAZIONE
SINTESI CCNL SCUOLA ENTI PRIVATI
UNIMPRESA – CONF.A.I.L. – UPLA/Confcontribuenti
Maggio 2023 – Aprile 2026
Codice contratto CNEL – UNIEMENS T263

DATI RETRIBUTIVI
La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi:
- paga base;
- indennità di contingenza;
- salario di anzianità;
- eventuale super-minimo e salario accessorio
elemento perequativo di garanzia retributiva
Con decorrenza 01 Maggio 2023 le retribuzioni lorde mensili, sono determinate nei seguenti importi:

DATI RETRIBUTIVI
Passaggio di posizione, di categoria, norma di qualificazione e progressione professionale.
Per il personale incaricato, per 6 giorni lavorativi consecutivi, di funzioni pertinenti ad un livello superiore sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l’intera durata del periodo; senza modificare il rapporto di lavoro. Quando il periodo superi i 3 mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano. Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza. Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma solo differenza di retribuzione.
In applicazione a quanto previsto dalla Legge 81/2015 e alla modificazione dell’articolo 2103 del codice civile, i lavoratori, con accordo scritto, possono essere demansionati e assegnati a mansioni del livello di inquadramento inferiori purchè rientranti nella medesima categoria di nuova destinazione del lavoratore. Il lavoratore, così come previsto dall’articolo 2113 del codice civile può richiedere l’attivazione della Commissione di Certificazione costituita, facendosi assistere da un delegato sindacale al fine di stipulare accordo individuale di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione nell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore che è adibito a mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti ed il trattamento economico del livello da cui proviene ad esclusione degli elementi retributivi legati alla peculiarità del precedente inquadramento da cui proviene. Qualora il demansionamento rappresenti una concreta alternativa al licenziamento, le Parti, firmatarie del presente CCNL, avviano trattative con le RSU/RSA e o a livello nazionale per la modifica delle mansioni della categoria, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, fermo restando il superiore interesse delle Parti al mantenimento qualitativo-economico dei lavoratori demansionati nella prospettiva di durata nel tempo della realtà scolastica.
Mensilità aggiuntive
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi non oltre il 16 dicembre di ogni anno, composta di uno stipendio base come da inquadramento.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Premio di produttività
La determinazione annuale dell’entità economica del “Premio di Risultato” sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Gli indicatori assunti a riferimento, saranno presi a livello territoriale con specifico riferimento delle imprese del settore anche in considerazione al Welfare Aziendale.
Lavoro straordinario, notturno, festivo
Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino a un massimo di 120 ore all’anno. Al personale docente con monte ore annuo dei livelli IV, V e VII potranno essere richieste nel corso dell’anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell’assegnazione ordinaria annuale risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro. Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta la seguente maggiorazione della quota oraria di retribuzione: lavoro notturno: 25%; lavoro festivo: 40%. Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della retribuzione moltiplicata per i seguenti coefficienti: lavoro straordinario diurno feriale: 1,25; lavoro straordinario notturno feriale: 1,45; lavoro straordinario festivo: 1,50; lavoro straordinario notturno festivo: 1,65.
Per il personale non docente dei livelli I, II, III e IV le ore di lavoro straordinarie, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l’organizzazione e le esigenze dell’istituto. Le varie maggiorazioni previste non sono cumulabili tra loro. Tutte le festività civili e religiose coincidenti con la domenica vengono retribuite con un 26mo della retribuzione globale oltre alla normale retribuzione.
Altre indennità
Agli Educatori di convitto l’Istituto può chiedere di prestare vigilanza notturna nel convitto e/o di consumarvi i pasti.
Ai dipendenti di cui al comma precedente sarà corrisposta una indennità aggiuntiva per l’assistenza notturna pari a due ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della 13ma, della malattia e del TFR.
La disponibilità del lavoratore, ad esclusione di quelli con orario a monte ore annuo a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15%.
Attività di sostegno, in orario non curricolare, ai docenti delle scuole paritarie secondarie di I e II grado possono essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell’anno scolastico di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive.
Supplenza personale docente
Nell’ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal CCNL e dalla legge, la supplenza deve essere proposta con contratto a termine prima al personale già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l’orario delle lezioni, e poi a personale esterno. Le misure di retribuzione si applicano anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei limiti del servizio prestato.
Quando la supplenza è affidata al personale già in servizio le ore di lavoro eccedenti l’orario assegnato vengono considerate lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore normali. Le ore eccedenti sull’orario di lavoro vengono retribuite con la paga tabellare individuale. Anche ai supplenti, secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13ma mensilità, il TFR ed i giorni di ferie maturate.
Parametri retributivi
La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi:
paga base; indennità di contingenza; salario di anzianità; eventuale super-minimo e salario accessorio; elemento perequativo di garanzia retributiva. Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate come pure per tutte le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della scuola tra cui: riunioni del collegio docenti; riunioni dei consigli di classe; scrutini periodici e finali, programmati.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Categorie e qualifiche
Il personale è classificato secondo i profili professionali di cui alle relative declaratorie in tre aree: Area prima: servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA) I livello; Area seconda: servizi di istruzione, di formazione ed educazione III livello; Area terza: servizi direttivi.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale non può superare: I e II livello: 30 giorni; III livello: 60 giorni; IV, V, VI e VII livello: 4 mesi; VIII A e VIII B livello: 6 mesi. Personale a tempo determinato:1 mese, per tutti i livelli.
ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario
L’orario di lavoro per il Personale Area I è di 38 ore settimanali per personale ATA dell’Area prima livelli I, II, III, IV e V e personale direttivo dell’Area terza livelli VIIIA e VIIIB; 34 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1767 ore per coordinatori e tutor (IV livello); 32 ore settimanali per modelli viventi.
Personale Area II di 36 ore settimanali per educatori di asilo nido; operatori di ludoteca; educatori di convitto; istruttori in attività parascolastiche sportive e colonie; assistenti sociali.
34 ore settimanali per docenti di scuola dell’infanzia (IV livello); 24 ore settimanali per docenti di scuola primaria (V livello); lettori di lingua madre in totale o parziale presenza di docenti; 23 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1196 ore per docenti inquadrati al IV livello e al V livello impegnati in corsi liberi e di preparazione agli esami; corsi liberi d’arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura; in doposcuola, in attività integrative scolastiche; corsi per corrispondenza; corsi a distanza; corsi di istruzione professionale; corsi di lingue. 21 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1091 ore per docenti inquadrati al VII livello impegnati in: scuole e corsi per interpreti e traduttori; scuole e corsi post-secondari; istituti para-universitari; scuole speciali per minori; accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica. 18 ore settimanali per: docenti in scuole secondarie di I grado e II grado paritarie e non paritarie, con l’esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli esami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l’abilitazione all’insegnamento (VI livello); per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (VI livello); per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Oltre all’orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate il personale docente delle scuole dell’infanzia, primarie, delle scuole secondarie di I e II grado paritarie e non paritarie, è tenuto ad effettuare un numero di ore non superiore alle 100 nell’anno, quali: colloqui con i genitori; riunioni interdisciplinari dei vari corsi; attività di aggiornamento e programmazione; formazione per l’innovazione metodologica e tecnologica; sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno.
Part-time
Per il personale educativo di asilo nido e al personale docente di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie impegnato in attività e/o discipline curriculari si applica esclusivamente il part- time di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno.
Lavoro Supplementare
Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodo brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre l’orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale. Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è ammesso nella misura massima del 25% dell’orario part-time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario.
Festività
Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio – 6 gennaio – Lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l’unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma).
Ferie
I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno.
La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva e se lavorata o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile.
MALATTIA
In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato: mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare; integrazione delle indennità a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente: il 75% della retribuzione mensile dal 1° al 10° giorno; il 100% della retribuzione mensile dal 11° al 180° giorno.
Aspettativa per malattia
Nei confronti del dipendente ammalato o infortunato la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni sarà prolungata per un ulteriore periodo di aspettativa, senza retribuzione, non superiore a mesi 6. Detto periodo di aspettativa per malattia non è computabile ad alcun effetto.
Maternità
Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l’intera retribuzione.
Infortunio sul lavoro
Conservazione del posto: come per la malattia.
Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro al 100% della retribuzione fino al 365°giorno di assenza.
Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione.
Servizio militare
Il c.c.n.l. prevede il diritto alla conservazione del posto.
Corsi di studio e attività formative
Diritto allo studio. 150 ore annue individuali retribuite.
Altri permessi e aspettative
Permessi retribuiti fino ad un massimo di giorni 6 per ciascun anno scolastico per la partecipazione a corsi di aggiornamento o per comprovati e seri motivi familiari anche se autocertificati quali ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardino il coniuge e i parenti del lavoratore entro il 2 grado in linea diretta ed in linea collaterale, non più di 3 per evento salvo casi eccezionali; i permessi se non goduti nell’anno, non sono recuperabili; fino a 4 giorni per anno scolastico per documentate urgenti ed inderogabili esigenze. I permessi saranno recuperati nell’anno scolastico.
DISCIPLINE SPECIALI
Apprendistato professionalizzante
Gli Istituti e/o gli enti aderenti a UNIMPRESA possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti. Nonché, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età. La funzione di Tutor potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. L’indennità per l’attività di tutoring è pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte. La durata di erogazione della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi. Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell’arco dei 36 mesi e rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è: I e II livello: 30 giorni; III livello: 60 giorni; IV, V, VI e VII livello: 4 mesi; VIII A e VIII B livello: 6 mesi; personale a tempo determinato: 1 mese, per tutti i livelli. La formazione e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi devono essere registrati sul libretto formativo del cittadino.
L’apprendista ha diritto, per l’intera durata del periodo di apprendistato, primo anno: 85% della retribuzione tabellare del livello di inquadramento; secondo anno: 90% della retribuzione tabellare; terzo anno: 100% della retribuzione tabellare.
Lavoro a tempo determinato
Limiti: Non potranno superare il 30% del personale assunto a tempo indeterminato. Apposizione a termine della durata del rapporto a T.D: è consentita, in tutti i casi ammessi dalla legge. La durata non superiore a 3 anni.
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Attività sindacale
Assemblea: nelle unità aziendali i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue retribuite. di cui 10 ore annue indette dalle R.S.U. (R.S.A.) e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO. SS. Affissione: è consentito ai sindacati provinciali di categoria di far affiggere comunicati nell’apposito albo collocato in luogo non accessibile alla clientela.
Permessi retribuiti
12 (dodici) ore annue nelle Organizzazioni aziendali con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);
24 (ventiquattro) ore annue nelle Organizzazioni aziendali con oltre 15 (quindici) dipendenti.
I dirigenti sindacali di cui al comma primo hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all’anno.
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ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Livello | fino a 10 anni | oltre 10 anni |
I e II Livello | 30 giorni di calendario | 60 giorni di calendario |
II, IV, V, VI e VII Livello | 90 giorni di calendario | 90 giorni di calendario |
VIII A e VIII B | 120 giorni di calendario | 120 giorni di calendario |
Trattamento di fine rapporto
Il TFR (trattamento di fine rapporto) viene calcolato secondo quanto previsto dalla L. 297/82.
CCNL SCUOLA NON STATALE – ENTI DI FORMAZIONE
TABELLA SALARIALE PERSONALE: DAL 4 MAGGIO 2023 AL 30 APRILE 2026


Per le Maggiorazioni dovute a: lavoro notturno, straordinario e festivo la restribuzione oraria va calcolata secondo la tabella sotto indicata:


