di Federica Celani
La problematica attinente allo stalking è quanto mai attuale al giorno d’oggi. Non capita infatti di rado che alla fine di una relazione – o anche in altri frangenti – un partner, un amico o addirittura uno sconosciuto, inizi a perseguitare la sua vittima.
Lo stalking o sindrome delle molestie assillanti è un insieme di comportamenti ostili e ripetuti finalizzati all’intrusività nella vita di una persona che risulta la vittima degli agiti del molestatore e che si trova a vivere la situazione con angoscia, preoccupazione e sofferenza psicologica.
Dal 2009 lo stalking è riconosciuto in Italia come un crimine e si può parlare di Reato di Stalking, perseguibile dalla legge grazie al D.L. del 23 febbraio 2009, n. 11 che ha introdotto il reato di atti persecutori: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”
L’art. in questione è il 612 bis, lo stalking è infatti inserito nelle cosiddette condotte “persecutorie”. Ciò che qualifica lo stalking come tale, è appunto la reiterazione di un comportamento che crea uno stato d’ansia tale da modificare lo stile di vita di una persona. Chi è vittima di stalking si vedrà infatti costretta a modificare aspetti quotidiani della propria vita, come per esempio il tragitto che si compie tra casa e lavoro e viceversa, il numero di telefono, ed altri aspetti fondamentali.
Il cambiamento dello stile di vita è l’elemento fondamentale per definire un comportamento come stalking.
Sono stati identificate tre tipologie di comportamenti che lo Stalker può mettere in atto:
- Comunicazioni indesiderate, solitamente si tratta di lettere e/o telefonate rivolte alla vittima e/o alla Sua famiglia;
- Contatti indesiderati, ovvero appostamenti sotto casa e pedinamenti da parte dello Stalker;
- La cancellazione di beni o servizi a carico della vittima, ad esempio lo Stalker può cancellare servizi come la carta di credito o l’elettricità, con l’obiettivo di spaventarla e danneggiarla.
Si possono riconoscere 5 tipologie di Stalker:
- Il respinto. E’ la forma di stalking più diffusa. Lo Stalker può essere un ex partner che agisce spinto dal desiderio di riconciliazione e/o vendetta. Sono gli Stalker più pericolosi in quanto, come la cronaca purtroppo ci racconta, esiste la reale possibilità che al reato di Stalking, si aggiunga anche il reato di lesioni e, purtroppo, anche di femminicidio.
- Il bisognoso d’affetto. Lo Stalker è generalmente una persona che vuole costruire una relazione d’amore o di amicizia con la vittima; lo Stalker nega il rifiuto della vittima.
- L’ammiratore incompetente. Lo Stalker tenta l’approccio con la persona di Suo interesse ma, a causa delle scarse abilità relazionali, finisce col mettere in atto atteggiamenti che possono risultare fastidiosi, ripetitivi ed insistenti.
- L’offeso. Lo Stalker vuole creare disagio alla Sua vittima per un torto che ritiene di aver subito. Questa tipologia di Stalker è pericolosa, poiché il sentimento di rancore che prova nei confronti della vittima causa una scarsa analisi della realtà.
- Il predatore. E’ lo Stalker che agisce con l’obiettivo di avere rapporti sessuali con la vittima; questa tipologia prova un senso di eccitazione e potere nel spaventare la propria vittima.
Secondo uno studio condotto dall’Osservatorio Nazionale Stalking il 70% delle vittime di stalking in Italia, sono donne.
In particolare, lo Stalker è:
- Per il 55%, un “ex”;
- Per il 25%, un vicino di casa;
- Per il 15%, un collega di lavoro o scuola;
- Per il 5%, un familiare.
Quando una persona si rende conto di essere vittima di stalking è bene che presenti denuncia e inizi a conservare le prove di ogni contatto avuto con lo Stalker.
Purtroppo, spesso, la denuncia non è sufficiente a far desistere il molestatore: pertanto, è opportuno che la vittima di stalking segua alcune accortezze per cercare di demoralizzarlo.
- Evitare la routine (es. stessi percorsi) e frequentare, per quanto possibile, solo luoghi affollati;
- Essere chiari sia nelle risposte che nei comportamenti con lo Stalker, per evitare che quest’ultimo possa fraintendere ed avere l’effetto controproducente di rinforzare lo stalking.
- Attivare un secondo numero, senza eliminare quello che lo Stalker utilizza per contattare la vittima (cercando qualche volta di non rispondere alle chiamate del molestatore) poiché limitarsi a cambiare numero potrebbe aumentare la motivazione allo stalking.
Lo stalking è un reato a querela di parte. Ciò significa che sta alla vittima sporgere denuncia per ciò che sta subendo. (E’ prevista la querela d’ufficio solo nei casi in cui questo reato sia commesso nei confronti dei minori d’età e dei diversamente abili).
L’esperienza dello stalking causa spesso nella vittima disturbi di tipo post-traumatico che hanno ripercussioni concrete sulla qualità della vita della persona. Sono stati identificati diversi casi di sindrome post- traumatica da stress, depressione, ansia, difficoltà nel sonno, ipervigilanza oltre alla percezione di essere soli.
Pertanto, un supporto importante alla vittima può renderlo una Agenzia di Investigazione Privata, che potrà assistere la vittima, ancor prima della presentazione della denuncia all’Autorità giudiziaria, per combattere il senso di impotenza che spesso accompagna chi subisce le molestie.
L’aiuterà a raccogliere le prove, verificando i movimenti dello Stalker finalizzati all’attività di molestia, attraverso pedinamenti, appostamenti e azioni similari, evidenze che risulteranno di grande importanza nel caso di una denuncia o di supporto all’attività dell’Autorità Giudiziaria.
Troppo spesso la nostra giustizia e gli interventi a favore delle vittime non sono sufficientemente tempestivi da evitare le cosiddette “tragedie annunciate”.
Non abbiate paura di chiedere aiuto. Lasciatevi aiutare.
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