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Controllo Investigativo dei dipendenti in Legge 104

di Paolo Lecce

Anche se la legge prevede che un dipendente possa usufruire dei permessi retribuiti ai sensi dell’art.33 della legge n.104/92, definiti “Permessi  Legge 104”, l’improprio utilizzo di questo specifico permesso consente all’Azienda di licenziare per giusta causa. Alcuni lavoratori prendono permessi in Legge 104 nella consapevolezza che parte del tempo giornaliero si possa utilizzare per proprie esigenze. Secondo la Cassazione non è propriamente così.

Difatti la Cassazione ha sancito che è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente beneficiario della Legge 104, nel caso questi abbia utilizzato parzialmente e per questioni personali le ore di permesso, quindi non assistendo o assistendo solo parzialmente il destinatario del permesso di Legge 104.

Ma facciamo chiarezza: la legge consente alle persone con disabilità, a determinate condizioni, di assentarsi dal lavoro fruendo permessi retribuiti legge 104 e per estensione possono usufruire dei permessi 104 anche i lavoratori che devono assistere un parente disabile.

Tale strumento è spesso però utilizzato impropriamente; ogni volta il dipendente beneficiario della Legge 104 non utilizzi tutte le ore di permesso per assistere il destinatario (parente affetto da disabilità), può commettere in questo specifico comportamento un abuso o uso improprio del permesso di legge 104 di cui sta usufruendo.

Il dipendente, durante l’uso dei permessi previsti dalla legge 104, anche se ha distratto solo una minima percentuale del tempo del permesso giornaliero intero per l’assistenza del prossimo congiunto malato, tale distrazione è comunque sufficiente ad inficiare un’attività assistenziale conforme alle finalità del permesso di legge 104 così come previsto ai sensi di Legge.

Il datore di lavoro che ricorre all’investigatore privato per dimostrare l’illecito comportamento del dipendente, attraverso una investigazione finalizzata all’acquisizione di prove del cattivo utilizzo del permesso, deve sapere che i costi sostenuti per l’attività in caso di risultato positivo possono essere addebitati nel licenziamento di giusta causa al dipendente.

Se dalla attività investigativa emerge che il dipendente in Legge 104, ad esempio in forza ad una azienda di costruzioni,  durante il permesso Legge 104 vada ad eseguire qualche lavoro di manutenzione presso un altro cantiere edile, con l’acquisizione di prove oltre alla distrazione nel giusto utilizzo del permesso (anche ai danni dell’Inps che ne sostiene i costi), fa emergere il conflitto di interesse;  in ogni caso i costi sostenuti per l’attività in caso di risultato positivo, possono essere addebitati nel licenziamento di giusta causa al dipendente i danni per conflitto di interessi.

In questi casi, con presenza di una ulteriore aggravante il datore di lavoro può trattenersi il TFR come parziale recupero del danno.

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