X

Cyberbullismo cos’è, come si manifesta, la prevenzione e il contrasto

di Paolo Lecce (http://www.paololecce.com/)

Offese, Diffamazione, Esclusione e anche Minacce e Aggressioni danneggiamento e sottrazione di cose di proprietà, il bullismo è un fenomeno che cresce e si evolve colpendo con le nuove tecnologie, dai cellulari a internet.

Nel recente dossier ISTAT, oltre la metà dei ragazzi tra 11 e 17 anni, ha dichiarato di aver subito almeno un atto di bullismo da un compagno di scuola o anche da ragazzi fuori l’ambiente scolastico; per un ragazzo su cinque le offese si sono ripetute una o più volte al mese; un ragazzo su dieci lamentava addirittura un accanimento continuo dei bulli con reiterate violenze sempre più spesso perpetuate in branco, in modo continuativo nel corso della settimana durante e/o all’uscita da scuola. Nel dossier si rileva come le vittime di offese e violenze siano in maggior numero tra i ragazzi più piccoli, le azioni vessatorie sono più frequenti nel nord-est, dove un ragazzo su quattro è vittima di atti di bullismo.

Tra i giovanissimi cresce una nuova forma di violenza meglio conosciuta come il CYBERBULLISMO: la violenza viene manifestata attraverso l’invio di messaggi offensivi, insulti o di foto umilianti diffuse sui social network e chat, con lo scopo di umiliare e screditare le vittime; i messaggi e/o le foto sono spesso condivise in chat comuni: in questo modo anche una sola offesa può essere divulgata ad un’infinità di persone ampliando notevolmente la gravità e l’efficacia sulle vittime della violenza psicologica e morale.

Le ragazze usano sia il cellulare sia internet e sono più esposte ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione, come confermano le percentuali delle ragazze oggetto di vessazioni continue.

Tra i maschi le forme dirette sono oltre il doppio delle indirette e le minacce colpiscono l’11% dei ragazzi; di fronte alla prepotenza dei bulli, la maggioranza ritiene che confidandosi con le persone più vicine sia possibile affrontare meglio la situazione, in primis con i genitori, ma una buona parte anche con gli insegnanti, a volte con gli amici e a volte quando vi è la disponibilità con fratelli o sorelle più grandi.

Secondo i dati più recenti, i casi di CYBERBULLISMO sono aumentati del 12%; l’aspetto più allarmante è che il 30% delle vittime mette in atto comportamenti di autolesionismo e addirittura uno su 10 pensa o tenta il suicidio.

Questi dati hanno permesso l’approvazione della legge n. 107 del 2017: il “bullo” o i “bulli” (se si muovono in branco) over 14 saranno convocati dal Questore insieme ai relativi genitori e ogni scuola dovrà individuare tra i professori un addetto al contrasto e alla prevenzione di tale fenomeno. Ben 7 articoli, contenuti nel provvedimento legislativo, emanato il 29 maggio 2017, con il numero 71 disciplina l’applicazione secondo il Codice penale nei confronti dei soggetti attivi di reato.

Tra questi, l’art. 1, comma 7, lettera l, individua la “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica di ogni forma di discriminazione e del  bullismo, anche   informatico”. Dal testo, appena accennato, si evince la volontà del legislatore di combattere non solo qualsiasi manifestazione comportamentale che possa riferirsi al bullismo, ma anche di debellare ogni sorta di discriminazione che potrebbe insinuarsi tra i banchi di scuola.

La locuzione bullismo è un “contenitore vuoto” che si riempie di contenuti, a seconda delle condotte che vengono realizzate. Una delle definizioni del fenomeno potrebbe essere, oltre quella inserita nel testo di legge, quella di “insieme di condotte commissive e omissive che abbiano, anche, come scopo quello di discriminare e porre in risalto delle differenze tra chi Bullizza e il Bullizzato al fine di abusare, attaccare, molestare e mettere in ridicolo la vittima”.

Al comma 1 dell’articolo 1, si individuano le finalità della legge sul Cyberbullismo. 

Si comprende che, ai fini del suo contrasto, è necessario porre in essere un’attività preventiva, di attenzione, tutela ed educazione nei confronti sia della vittima che del responsabile di illeciti “assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età”.

Al comma 4 dell’articolo 3, si stabilisce che le iniziative di informazione siano rivolte anche ai cittadini. La formazione contro il Cyberbullismo esce dalle mura scolastiche per raggiungere più persone possibile. Non più relegato a mero interesse scolastico, ma diventa un caso sociale che deve essere esaminato dalla collettività. In continuità a quanto previsto dal testo di legge accennato, il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca aveva già emanato le “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo”.

L’importante è comprendere l’esatto significato di ogni espressione utilizzata nel determinare la voluntas legis.

Per pressione, ci si riferisce alla violenza privata, ex art. 610 C.P. Facciamo un esempio: Il bullo che impedisce alla vittima di uscire dalla propria classe o l’atto di bloccare, in un tempo relativamente breve, ogni suo movimento al fine di esercitare una coercizione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, in modo da costringerlo ad una certa azione, tolleranza od omissione.

Per aggressione, si intende il reato di cui all’art. 581 C.P., le percosse. L’atto di dare uno schiaffo o un pugno ma non deve cagionare un’offesa del corpo e della mente. Nel senso che, ove dal comportamento sia causata una lesione, il “bullo” risponderà del più grave reato di lesione, piuttosto che del reato di percosse. In questo caso, la fattispecie di cui all’articolo 581 cod. pen. è assorbita in quella di cui all’articolo 582 del cod. pen.                     

Per molestia, si intende il reato di cui all’articolo 660 C.P. La norma de qua mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l’offesa alla quiete pubblica, attraverso il mezzo del telefono, petulanza o altro motivo biasimevole.

Per ricatto, si intende il delitto di estorsione, ex art. 629 C.P. Si tratta di un reato comune, plurioffensivo poiché lede molteplici interessi: quello al patrimonio, l’interesse personale all’autodeterminazione e all’integrità fisica del soggetto passivo.

Per ingiuria, si tratta dell’offesa cagionata da un soggetto in presenza della vittima, a cui la medesima offesa è rivolta, in assenza di altri soggetti. La situazione inversa, infatti, ossia l’assenza della vittima e la presenza di terzi, comporterebbe il diverso reato di diffamazioneex art. 595 cod. pen. Tuttavia, oggi, con l’entrata in vigore del Decreto legislativo sulla depenalizzazione, numero 7 del 2016, l’ingiuria non è più reato, uscendo definitivamente dal perimetro del processo penale.

Per diffamazione, si intende il delitto di cui all’articolo 595 C.P.. Il delitto de quo, si differenza da quello di cui all’articolo 594 cod. pen. L’offesa è arrecata alla vittima comunicandola a più persone. E’ aggravata se è commessa con il mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità (come ad esempio lo strumento informatico). L’oggetto giuridico tutelato da questa norma è la reputazione personale intesa come il giudizio, la stima o il decoro professionale di cui l’individuo gode nell’ambiente sociale.

Per furto di identitàrectius sostituzione di persona, si intende il delitto di cui all’art. 494 C.P. Un esempio concreto potrebbe essere la creazione di un account con la foto e il nome di una persona, a sua insaputa. Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto previsto nell’articolo 494 c.p., è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali.

Per alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni si rinvia a quanto riportato nell’ articolo 167 del Codice sulla privacy, Decreto legislativo 196 del 2003. La condotta consiste nel “trattare illecitamente” dati personali. Per configurare l’antigiuridicità/illiceità di tali operazioni sarà necessario provare la violazione di specifiche disposizioni di legge extrapenale, previste, per l’appunto, dal Codice della privacy ed, espressamente, richiamate dall’art. 167.  Il legislatore ha previsto anche la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto non solo la vittima in sé, ma anche i suoi familiari il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di cagionarle nocumento, ponendo in essere un serio abuso o la sua messa in ridicolo.

E’ importante evidenziare come non tutte le fattispecie penali sopra evidenziate siano procedibili ex officio. Alcune di queste, specificatamente previste dal codice di rito, sono procedibili a querela di parte. Querela che, di regola, andrà presentata alle Autorità competenti nel termine di 3 mesi dalla notizia del fatto costituente reato.

La legge, in maniera significativa, non si ferma ad elencare quali siano le condotte che possano costituire un reato autonomo di bullismo, ma prevede alcuni rimedi. La vittima di cyberbullismo, infatti, ex art. 2, comma 1, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene, direttamente, entro le successive 48 ore.

L’internet provider

Seppur brevemente, consapevole che la responsabilità dell’internet provider è oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, si rinvia ad una interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito “Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori all’interno di una community presente su un sito internet si configura la responsabilità a livello concorsuale del gestore del sito, qualora lo stesso, pur essendo a conoscenza del contenuto diffamatorio del messaggio, ne continui a consentire la permanenza sul sito senza provvedere all’immediata rimozione.

Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di dati diffusi in rete,  il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di cui in oggetto ed entro le quarantotto ore non via abbia provveduto ovvero nel caso in cui non sia possibile identificare il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può svolgere, ex articolo 2, comma 2, analoga richiesta, nelle forme del reclamo o segnalazione, al Garante per la protezione dei dati personali.

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento cessano con il compimento della maggiore età.

Il referente scolastico contro il cyberbullismo

La legge prevede che in ogni istituto sia individuato, tra i docenti, un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente scolastico spetterà informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore.

E’ prevista una formazione specifica del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

Related Post