La Camera dei deputati il 31 marzo 2020 ha definitivamente approvato il DL n. 3 del 5/2/2020 che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Il decreto, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (art. 1 comma 7 della Legge n. 160 del 27/12/2019) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estende la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”, quindi:
· a partire da luglio 2020 e nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito pari a 600€ per l’anno 2020 e a 1.200€ per l’anno 2021, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 mila euro l’anno. Non sono previste detrazioni.
· Dopodiché la cifra andrà calando all’aumentare del reddito, fino a raggiungere i 40 mila euro.
· per il periodo luglio – dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, una ulteriore detrazione di 480€ per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 35 mila l’anno. All’importo di 480€ vanno effettuate le detrazioni.
· per il periodo luglio – dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, una ulteriore detrazione di 480€ per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 40 mila l’anno. All’importo di 480€ vanno effettuate le detrazioni.
· i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il trattamento integrativo
· i sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24
· Nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell’importo. Il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.
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