Tempi supplementari per la “tregua fiscale” e più tempo, dunque, per aziende e cittadini che vogliono regolare i conti con lo Stato. Si potrà aderire a una serie di misure, il cui termine scadeva lo scorso 31 marzo, fino al prossimo autunno. Dal ravvedimento operoso speciale all’adesione delle violazioni formali, dalla definizione degli accertamenti alla chiusura delle liti pendenti. E ancora: dalla conciliazione giudiziale agevolata alla rinuncia facilitata dei giudizi pendenti dinanzi la Corte di cassazione. I contribuenti italiani, imprese e famiglie, hanno più tempo per aderire alle sanatorie tributarie introdotte con l’ultima legge di bilancio, grazie a una serie di novità introdotte recentemente con il cosiddetto decreto bollette (dl 34 del 2023), che ha modificato le norme sulla “sanatoria” delle tasse introdotte con l’ultima manovra di bilancio (legge 197 del 2022), entrato in vigore lo scorso 31 marzo. È quanto spiega Unimpresa in una guida, realizzata dal consigliere nazionale Giuseppe Carà, sulle liti pendenti, inviata alle aziende associate, nel quale ricorda che “la legge di bilancio ha introdotto, nell’ottica di migliorare il rapporto fisco e contribuente, interessanti misure di sostegno dirette a garantire una tregua fiscale attraverso un articolato sistema di sanatorie che spaziano dalla definizione agevolata degli avvisi bonari alla rottamazione dei carichi iscritti a ruolo dal giorno 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. Secondo Unimpresa “tra le novità più rilevanti va segnalata la proroga dei termini per aderire ad alcune forme di definizione e/o per pagare gli importi o la prima rata. Va rilevato, poi, che non sono stati modificati e ampliati i criteri di accesso alla definizione né le fattispecie che è possibile definire, fatta eccezione per le norme riguardanti la conciliazione agevolata, utilizzabile non più e non solo per i processi pendenti all’1.1.2023, ma anche per quelli pendenti al 15.2.2023.
Ecco i dettagli introdotti col decreto bollette.
Per aderire al ravvedimento operoso speciale (in forza delle previsioni di cui al decreto legge n. 34/2023, sia il termine per il pagamento delle somme – o della prima rata – sia il termine per rimuovere la violazione sono stati prorogati dal 31.3.2023 al 30.9.2023. Le rate successive scadranno, invece, il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 31.12.2024.
Per aderire alla definizione delle violazioni formali, il termine per il pagamento delle somme – o della prima rata – è stato posticipato dal 31.3.2023 al 31.10.2023, mentre la seconda rata rimane fissata al 31.3.2024, così come il termine del 31.3.2024, previsto per rimuovere la violazione.
Per la definizione degli accertamenti, l’art. 17 del decreto legge prevede che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Viene, altresì, chiarito, come per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.
Per la definizione delle liti pendenti, il decreto legge proroga sia il termine per pagare le somme – o la prima rata – sia il termine per presentare la domanda di definizione, spostandolo dal 30.6.2023 al 30.9.2023. Viene confermata la possibilità del pagamento in forma rateale, in massimo 20 rate trimestrali di pari importo.
Per effettuare la conciliazione giudiziale agevolata, il termine per la sua formalizzazione slitta dal 30.06.2023 al 30.09.2023, con la possibilità di utilizzarla per le liti pendenti, in primo o secondo grado, al 15.02.2023;
Per effettuare la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti dinanzi la Corte di cassazione, il termine viene posticipato dal 30.06.203 al 30.09.2023.
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