«Per quanto riguarda i nuovi requisiti per organismi di mediazione, enti di formazione e mediatori, si attendeva, alla luce delle recenti novità normative introdotte con la riforma Cartabia, un intervento di revisione del decreto ministeriale 180 del 2010. La circolare del 5 aprile 2023 del ministero della Giustizia, invece, desta forti perplessità in relazione ai nuovi requisiti introdotti e ai tempi previsti per il correlato adeguamento. La circolare incide in modo significativo sui requisiti organizzativi degli organismi di mediazione e formazione, nonché sui requisiti professionali e di qualificazione dei responsabili degli organismi e dei formatori, prevedendo tempi ristretti per l’adeguamento, pena il rischio di subire la sospensione dal registro. Le novità non valorizzano adeguatamente chi ha lavorato sul campo in questi anni, a fronte della previsione di requisiti che non garantiscono un miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio reso da Odm e dagli operatori di settore». Lo dichiara il consigliere nazionale di Unimpresa, Giuseppe Carà. «Sarebbe auspicabile un confronto e un coinvolgimento diretto degli operatori di settore (organismi di mediazione, enti di formazione, formatori e mediatori) per individuare e ascoltare le esigenze concrete vissute dagli operatori e i percorsi più idonei per incidere in modo significativo sulla qualità del servizio reso, coerentemente con la volontà esplicitata più volte dal legislatore di potenziare e rendere più efficienti gli strumenti Adr, passando anche dalla costituzione di un tavolo tecnico rappresentativo di tutti gli interessi coinvolti, al fine di trovare le soluzioni ottimali per la diffusione degli strumenti di Adr e incidere sulla qualità del sistema giustizia» aggiunge Carà.
Le medesime perplessità vengono espresse anche dal presidente del Laboratorio Adr, Pietro Elia, il quale concorda sulla necessità di avviare un dialogo concreto ed effettivo con gli operatori di settore: «A nome del direttivo e dei suoi associati esprimo apprezzamento e condivisione su quanto espresso da Unimpresa, ritenendo illogica e totalmente non condivisibile il contenuto della circolare ministeriale. Ci dichiariamo comunque disponibili a partecipare ad un auspicabile tavolo tecnico».
Il Ministero della Giustizia, ricorda Unimpresa, ha pubblicato il 5 aprile scorso una circolare con la quale vengono dettati e rivisitati i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”). La circolare fissa un termine per l’adeguamento al 30.04.2023 / 30.06.2023 per gli operatori del settore andando, di fatto, a colmare un vuoto normativo creato dalla mancata revisione del D.M. n. 180/2010. Invero, in assenza – allo stato – di apposita normativa regolamentare di attuazione, nell’approssimarsi della scadenza del termine previsto dall’articolo 41, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149, il Ministero ha ritenuto necessario e opportuno precisare quali requisiti, sinora non previsti, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione già iscritti dovranno soddisfare alla data di entrata in vigore degli articoli 16 e 16-bis cit., al fine di mantenere l’iscrizione rispettivamente nell’apposito registro ed elenco.
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