«Esprimiamo apprezzamento per la decisione, del Ministero della Giustizia, di revocare la circolare del 6 aprile sui nuovi requisiti per gli organismi di mediazione e gli enti di formazione. E’ stato accolto il nostro appello. Auspichiamo, ora, un immediato cambio di passo e di metodo. Quanto emerso negli ultimi giorni rafforza la nostra idea e la necessità più volte manifestata in questo periodo di creare un tavolo tecnico permanente che coinvolga in maniera attiva gli operatori di settore, valorizzando la loro conoscenza acquisita sul campo, per consentire una progressiva e costante affermazione e crescita qualitativa del sistema delle Alternative dispute resolution (Adr). È arrivato il momento di ascoltare attivamente gli operatori di settore nell’ottica condivisa di intervenire sui testi normativi vigenti per rafforzare gli strumenti Adr e alzare ulteriormente l’asticella della qualità».
Lo dichiara il consigliere nazionale di Unimpresa, Giuseppe Carà, ricordando «le perplessità e le criticità segnalate, in modo trasversale, dopo la pubblicazione della circolare del 6 aprile sui requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale previsti dagli articoli 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 il Ministero ha ritenuto opportuno revocarla, sostituendola con le indicazioni di cui alla circolare pubblicata il 14 aprile 2023».
Unimpresa ricorda, poi, che nel predetto documento, dopo aver rilevato la necessità di procedere alla revisione delle norme vigenti tramite l’adeguamento del D.M. n. 180/2010, il Ministero rileva l’opportunità e la scelta di soprassedere – fino all’entrata in vigore delle modifiche da apportare al citato decreto n. 180 del 2010 – all’esame dei requisiti previsti dalla circolare del 06 aprile 2023, difettando una disposizione regolamentare di riferimento. Con la medesima circolare del 14 aprile viene ribadita, però, la necessità per tutti gli organismi di mediazione che intendano mantenere l’iscrizione nel registro, di presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2023.
Da tanto deve dedursi, a contrario, – evidenzia il Ministero – che gli enti che entro il 30 aprile non abbiano presentato istanza, non intendano mantenere l’iscrizione. Tali enti, pertanto, in conformità alla previsione normativa, verranno sospesi – secondo quanto emerge dalla circolare – senza preavviso. I relativi provvedimenti – a dire del Ministero – saranno adottati a decorrere dal 1° luglio 2023 secondo l’ordine di iscrizione nel registro. Il Ministero comunica, inoltre, che, a breve, sarà resa disponibile sulla piattaforma dedicata il modulo per la presentazione dell’istanza di permanenza nel registro, precisando che il mantenimento dell’iscrizione dovrà intendersi con riserva di effettuare una successiva valutazione all’esito dell’entrata in vigore della norma regolamentare citata.
Dello stesso tenore sono le indicazioni inerenti l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento dell’iscrizione nei rispettivi elenchi; anche per la definizione di tali requisiti sarà necessario attendere l’adozione delle modifiche al decreto ministeriale n. 180 del 2010.
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