di Sabrina Grisoli – www.centrosarg.com
Il delitto in questione, previsto e punito dall’art. 651 c.p., si configura quando “chiunque, richiesto da un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a € 206”.
L’OGGETTO DELL’INCRIMINAZIONE
Si tratta di un reato omissivo che si sostanzia in un’attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall’autorità di Polizia, riferita non solo alle indicazioni sulla propria identità personale – quindi al nome e al cognome – ma anche a tutte le altre informazioni richieste per una completa identificazione, fra le quali rientra anche il luogo di residenza (Cass. n. 5091/2012).
L’obbligo imposto dalla norma non si estende peraltro anche al dovere di documentare la propria identità personale, giacché il precetto normativo dell’art. 651 c.p. è adempiuto quando il soggetto richiesto indichi al pubblico ufficiale le proprie generalità ed eventuali qualità personali, e non implica che gli debba fornirgli anche i documenti (Cass. n. 2261/1992); un eventuale rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale, integra infatti il diverso reato di cui agli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento (Cass. n. 14211/2009).
IL PRESUPPOSTO DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
E’ molto importante sottolineare che per la configurazione del reato di cui all’art. 651 c.p. è necessario che il soggetto il quale richieda ad altri di fornire le sue generalità, oltre che essere in servizio permanente, stia esercitando in concreto le pubbliche funzioni, giacché la nozione di «servizio permanente» è diversa da quella di «esercizio delle funzioni».
La prima, infatti, implica che il dipendente pubblico può in ogni momento intervenire per esercitare i propri compiti, ma non necessariamente che egli, al momento dell’intervento, li stia in concreto esercitando, potendo ben trovarsi nello stato di libertà dal servizio.
La seconda invece presuppone che l’agente, nel momento effettua la richiesta di identificazione, si trovi in servizio e stia perciò svolgendo le sue pubbliche funzioni: è questo il caso della norma in commento.
IL CASO
Pochi giorni fa il Tribunale Penale di Roma ha emesso una sentenza (12281/15) in un caso di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale che presentava degli elementi di forte peculiarità rispetto quanto finora illustrato.
Questi i fatti: due veicoli entrano in collisione tra loro, ed ognuno dei conducenti addebita all’altro la colpa del sinistro.
Uno dei due si qualifica come agente di polizia e contesta all’altro di avere infranto il Codice della Strada, cagionando l’incidente in cui entrambi erano rimasti coinvolti, e gli chiede pertanto di fornirgli le sue generalità.
La richiesta incontra il fermo rifiuto dell’automobilista, che pretende vengano chiamate le Autorità, come in effetti successivamente accadrà, al fine di effettuare i rilievi di rito sul luogo, ma l’agente coinvolto nel sinistro denuncia l’automobilista che si vede pertanto contestato il reato di cui all’art. 651 c.p.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO
La sentenza, emessa il 14 luglio 2015, affronta la questione in modo molto lucido e puntuale, partendo dalla considerazione che innanzitutto è molto difficile dirimere i dubbi circa l’attribuibilità della colpa della causazione dell’incidente, e ciò per effetto delle due versioni processuali diametralmente opposte, la prima proveniente da un pubblico ufficiale (seppure non in servizio) e la seconda proveniente dall’imputato.
Peraltro, viene affermato:
“Va osservato che il primo al momento dell’incidente era un comune cittadino coinvolto in un sinistro stradale” …
“Ora, se è vero che gli agenti di Polizia liberi dal servizio sono sempre tenuti a rilevare infrazioni amministrative commesse in violazione del codice della strada, è anche vero che si deve trattare di infrazioni amministrative commesse oggettivamente ed al di fuori di incidenti stradali nei quali sia coinvolto lo stesso pubblico ufficiale.
L’agente di Polizia nel caso di specie era persona direttamente interessata alla ricostruzione di una certa dinamica del sinistro stradale e giammai avrebbe potuto contestare all’unica persona coinvolta insieme a lui nel sinistro una qualsivoglia infrazione al codice della strada. A ritenere diversamente si arriverebbe ad attribuire all’agente di Polizia libero dal servizio un potere esorbitante dai suoi normali compiti d’Istituto.
Ne consegue che la fattispecie in esame è ben diversa da quella esaminata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11079 del 2005: ‘gli appartenenti al corpo di pubblica sicurezza in servizio permanente sono sempre tenuti, come genti od ufficiali di polizia giudiziaria, anche se liberi dal servizio, ad accertare i reati o le infrazioni amministrative “.
LA CARENZA DEL PRESUPPOSTO DEL REATO
Il soggetto nel caso di specie non rivestiva, infatti, la qualità di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto non aveva alcun potere di accertare eventuali violazioni al codice della strada commesse dall’imputato, rimasto coinvolto come l’agente nel medesimo incidente stradale.
Il giudicante ha pertanto ritenuto carente il presupposto di legge principale della norma incriminatrice, e conseguentemente ha assolto l’imputato con formula piena: “Perché il fatto non sussiste”.
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