Sono in vigore nuove regole per la mediazione civile e commerciale, con l’obiettivo di rendere più efficaci e snelle le procedure per la risoluzione delle controversie. Tra le principali novità, operative dallo scorso 25 gennaio, l’allungamento della durata massima della mediazione da tre a sei mesi, con la possibilità di prorogare detto termine di ulteriori tre mesi, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 28/2010. È quanto spiega un documento del Centro studi di Unimpresa, secondo cui obiettivo del provvedimento normativo (decreto legislativo 216 del 2024) è migliorare l’accesso alla giustizia, rendendo la mediazione un’alternativa più rapida e moderna ai tribunali, semplificando e digitalizzando il procedimento. Con queste innovazioni, il governo punta a rafforzare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, promuovendo al contempo efficienza e flessibilità nell’accesso alla giustizia; resta ora da verificare come tali disposizioni saranno recepite dagli operatori e quale sarà il loro impatto concreto sui tempi e i costi delle controversie civili e commerciali.
Secondo il Centro studi di Unimpresa, pur ribadendo l’importanza della partecipazione personale, viene prevista e riformulata la possibilità di delegare, in presenza di giustificati motivi, un terzo a partecipare alla procedura di mediazione. Il terzo dovrà essere a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. A tal proposito sarà sufficiente una procura sostanziale. La riforma stabilisce, infatti, che la delega per la partecipazione all’incontro vada conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e dovrà contenere gli estremi del documento di identità del delegante, fatta salva l’ipotesi in cui le parti dovessero concludere uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile. In tal caso sarà necessaria una delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale.
La riforma dà nuovo impulso alla digitalizzazione del procedimento, con una revisione delle norme relative alla mediazione telematica e alla mediazione con modalità audiovisive da remoto. Si potranno svolgere incontri da remoto con sistemi audiovisivi che garantiscano piena interazione tra le parti. Inoltre, per la mediazione in modalità telematica, tutto il processo sarà gestito digitalmente, dalle firme al deposito dei documenti. Il nuovo articolo 8 bis prevede che quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore. Nel caso della mediazione con incontri da svolgersi con modalità audiovisive da remoto, ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. In tal caso, i sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri dovranno assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. In questo caso viene disciplinata con una modalità diversa il sistema di acquisizione delle firme.
- Circolare – 05.02.2025 - 5 Febbraio 2025
- IN VIGORE NUOVE REGOLE PER LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - 5 Febbraio 2025
- Rassegna Stampa Estera 05.02.2025 - 5 Febbraio 2025