del dott. Massimo Ceriani Delfino
Con queste poche righe desidero poter fornire un contributo valido a qualsiasi persona voglia un domani portarsi in casa un pelosetto a 4 zampe.
Purtroppo in Italia non esiste alcun ente, struttura privata o pubblica che dia delle informazioni riguardo alla normativa di riferimento per quanto concerne gli obblighi di legge a cui adempiere nel momento in cui facciamo entrare un cane nella nostra abitazione.
A questo proposito non si possono non rammentare le diverse Ordinanze, a cura del Ministero della Salute, che si sono succedute a partire dalla famosa “Ordinanza Sirchia”, sino ad arrivare a quella emanata dal Sottosegretario, On. Martini, in data 3 marzo 2009, per poi arrivare a quella attuale del 6 agosto 2013 (ultima ordinanza emanata in questa materia).
Da una attenta lettura dei suoi articoli si desume quanto segue:
- Il proprietario del cane è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi tipologia di danno provocato dall’animale ed è altresì garante del suo benessere;
- Altrettanto responsabile è colui che detiene il cane, pur non essendone proprietario, per il periodo della permanenza;
- Il cane deve essere affidato a persone che siano in grado di gestirlo;
- Il cane deve essere sempre tenuto al guinzaglio della lunghezza non superiore a metri 1,50;
- Occorre sempre portare con sé una museruola da applicare in caso di necessità o su richiesta degli organi di polizia.
- La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i cani che sono stati responsabili attivi di danni o lesioni e, quindi ritenuti aggressivi;
- Questi ultimi animali vengono inseriti in un apposito elenco tenuto dal Servizio veterinario;
- Alcuni soggetti (delinquenti abituali o chi è sottoposto a misure di prevenzione) non possono detenere i cani iscritti nell’elenco sopra citato.
Occorre fare una precisazione, “l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto” risale alla norma ratificata dall’art. 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR n. 320 del 08/02/1954). Con questa norma il proprietario del cane ha l’obbligo di usare guinzaglio e museruola nel momento in cui porta con sé l’animale sul bus, sul treno, sulla metropolitano, in aereo, su una funicolare, una cabinovia, ecc…
Questa normativa – tutt’ora in vigore – è stata recepita con l’emanazione di Regolamenti comunali adottati ormai dalla quasi totalità degli oltre 8.000 comuni italiani, i quali prevedono espressamente l’obbligo dell’uso del guinzaglio quando si circola sulla pubblica strada con il proprio cane.
La sanzione, prevista in caso di applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria, trova il suo fondamento nell’art. 338 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934 (che deve essere letto ora alla luce dell’art. 5 della legge n. 34 del 23/01/1968) che prevede la sanzione amministrativa da € 77,50 a € 1.550,00.
Mentre in caso di applicazione del Regolamento comunale (quasi sempre trattasi del Regolamento di Polizia Urbana) verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di qualche decina di euro, in quanto la sanzione da irrorare varia da comune a comune.
Rammentiamo ora il dettato previsto dal Codice Penale per quanto concerne l’omessa custodia di animali in genere:
Codice Penale, art. 672
Ultima modifica : 20 Ottobre 2005
Codice penale art. 672 – Omessa custodia e mal governo di animali
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele [c.c. 2052] (1), animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila (2).
Nel caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Alla stessa pena soggiace:
1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
(1) Vedi l’art. 115, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada.
(2) La contravvenzione prevista in questo articolo non costituisce più reato ed è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 33 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Il secondo comma dell’art. 38 della suddetta legge così dispone:
“La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell’articolo 669 del c.p. e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell’articolo 672 del c.p.”.
Logicamente le cifre sopra riportate dovranno essere convertite in euro.
A questo proposito desidero ricordare che qualsiasi proprietario è responsabile penalmente dei danni cagionati dal proprio cane che dovesse scappare dal giardino, o altro luogo dove vive (la responsabilità penale è personale).
Il proprietario del cane deve adottare tutte le misure atte ad impedire la fuga del cane, quindi installare una recinzione solida, ben ancorata ed alta, che impedisca al cane di scappare dal proprio giardino.
Rammento l’art. 2052 del Codice Civile “che stabilisce la responsabilità, per i danni cagionati da animale, in capo ai proprietari (salvo casi fortuiti) e, quindi una presunzione di colpa che giustifica una forma di assicurazione obbligatoria.
A questo punto desidero spendere due parole in proposito: non pensiate che il piccolo Yorkshire Terrier sia immune dal poter causare qualsiasi eventuale danno, così come un cane di San Bernardo; entrambi possono provocare la caduta accidentale di una persona alla guida di una bicicletta o di un ciclomotore, come così pure la rottura di qualunque suppellettile nell’appartamento del vostro migliore amico o di uno dei vostri parenti.
La cifra da sostenere per il pagamento dell’assicurazione è irrisoria. La stragrande maggioranza delle Compagnie assicurative prevede dei pacchetti per assicurare qualsiasi tipo di danno causato dal Capo famiglia (comprendendo i famigliari conviventi ed gli animali di proprietà).
Ricordiamo inoltre l’obbligatorietà per il proprietario del cane di adempiere all’operazione di inserimento del microchip (una volta si tatuavano), eseguita a cura del veterinario dell’ASL o di quello di fiducia; per quanto concerne la successiva operazione di denuncia di possesso del cane al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio, questa viene svolta automaticamente dal veterinario che esegue il servizio di microchippatura, contestualmente a tale operazione, una volta si trattava di due azioni che avvenivano in fase successive.
Sia per la mancata denuncia all’ASL – Servizio Veterinario, sia per la mancata microchippatura, sussistono due ben distinte violazioni, regolamentate da leggi regionali che comportano sanzioni amministrative pecuniarie differenti.
Rammentiamo che in ogni caso che – nel momento in cui desideriamo oltrepassare i confini dello Stato Italiano – occorre necessariamente rivolgersi al Servizio Veterinario dell’ASL per farsi rilasciare il passaporto del cane (documento obbligatorio per poter far varcare la dogana al nostro amico a 4 zampe, al pari della nostra carta d’identità o passaporto). Il passaporto verrà rilasciato dietro presentazione del libretto sanitario del cane e certificazione del veterinario di fiducia attestante la vaccinazione antirabbica datata da non meno di un mese. La validità del passaporto segue la validità del vaccino dell’antirabbica, per questo è importante somministrarlo prima della scadenza, onde evitare di far scadere il passaporto, dato che la certificazione del veterinario che attesta la vaccinazione deve essere presentata all’Ufficio Veterinario dell’ASL dove il cane è registrato e dove è stato rilasciato il passaporto.
- La legge e il cane. - 22 Gennaio 2021