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PROTEGGERSI DAGLI ATTACCHI INFORMATICI, L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE 4.0

Cyber Security

di Paolo Lecce

Nel precedente articolo ho trattato sull’allarme per gli attacchi informatici alla luce di quello sferrato alla @regionelazio. Oggi con questo articolo voglio parlarvi dei metodi per aumentare la sicurezza, affidandosi agli esperti del settore, ma anche migliorando l’attenzione dei dipendenti grazie alla formazione 4.0

Prima di affrontare il tema dei rischi da cui difendersi, voglio parlarvi della Formazione 4.0.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, il cui dicastero del governo italiano si occupa della politica industriale, di commercio e di comunicazioni, ha ammesso nella Legge sul Credito d’Imposta per la Formazione 4.0 (Legge di Bilancio 2018, art.1 c.46-56 e Legge di Bilancio 2019, art.1, c.78-81), una misura specifica per le attività di formazione ammissibili nei seguenti ambiti tecnologici:

• Vendita e Marketing;

• Informatica;

• Tecnologie di produzione;

ambiti questi che, oltre a riguardare la formazione dei corpi vendita e degli uffici marketing, alla preparazione sulle tecnologie di produzione, ha come obiettivo primario quello di aumentare la conoscenza informatica e le tecniche di difesa del personale dipendente delle P.M.I. Italiane

Alla luce dell’allarme di attacchi informatici alle P.M.I. ed anche a seguito dell’attacco in ambito regionale, @UnimpresaPol – Federazione Nazionale di categoria per i Servizi Investigativi, Vigilanza e Security – ha deciso di affidare la Formazione 4.0 degli associati e dei loro dipendenti, alla @professionistieconsulentiitaliasrls soprattutto per sensibilizzare la specifica formazione nelle seguenti tematiche di grande interesse per la nostra categoria professionale:

• big data e analisi dei dati;

• cloud e fog computing;

• cyber security;

• simulazione e sistemi cyber-fisici;

• prototipazione rapida;

• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

• robotica avanzata e collaborativa;

• interfaccia uomo macchina;

• manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

• internet delle cose e delle macchine;

• integrazione digitale dei processi aziendali.

Per farvi comprendere meglio, la Formazione 4.0 e relativo credito di imposta, previsti dal MISE, nel panorama dei provvedimenti alla base del recovery fund italiano, si rivolgono a tutte le imprese residenti nel territorio nazionale, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio (credito di imposta da formazione 4.0) concesso alle aziende interessate sottoforma di bonus fiscale, è subordinata alle condizioni del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore degli stessi lavoratori.

Esiste una procedura di accesso: Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato. È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di €5.000,00 la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Professionisti e Consulenti Italia S.r.l., attraverso un proprio Revisore Legale dei Conti iscritto all’albo fornirà l’Asseverazione del credito di imposta spettante e da quel momento compensabile dall’azienda in F24 https://professionistieconsulentiitaliasrls.it/

Gli associati che intendono fruire dell’agevolazione potranno contattare l’ufficio convenzioni@unimpresapol.it, la Professionisti e Consulenti Italia S.r.l. effettuerà tutte le attività utili per le imprese associate, individuando, supportando e potenziando tutte le misure sull’Impresa 4.0.

www.unimpresapol.it

@UnimpresaPol

#nessunoescluso

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