di Paolo Lecce (www.paololecce.com)
Lecita la registrazione se chi registra è presente all’atto della registrazione, sia essa una conversazione, un video o un audio-video, si può tranquillamente registrare senza richiedere il consenso dell’interlocutore e/o delle persone presenti al momento della registrazione.
In poche parole si può registrare tutto ciò che si può udire nel momento della registrazione, riprendere tutto ciò che si può vedere nel momento dell’acquisizione anche se questo è fatto in modo clandestino senza informare i presenti.
E’ logico che da questa affermazione chi dialoga è consapevole del rischio di essere registrato e ne accetta le conseguenze.
Ma perché converrebbe registrare?
In alcuni casi la registrazione potrebbe ritornare utile ai fini di una difesa (ad esempio in un processo in cui si è coinvolti) laddove si deve comunicare una verità che altre persone che ne sono a conoscenza non vogliono testimoniare, ma può essere utile registrare anche laddove si è coinvolti in qualcosa che potrebbe nuocerci per questo motivo: è legittimo registrare e poter dimostrare tutto ciò che ci accade.
Da qui ci si chiede se permesso divulgare o diffondere i contenuti di una conversazione registrata.
Nel Processo penale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è infatti costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non sono tecnicamente delle “intercettazioni” che dovrebbero invece essere autorizzate. La diffusione della registrazione però si ritiene lecita solo se per diritto di difesa o diritto di cronaca.
Per quanto riguarda la diffusione attraverso pubblicazione su social network o attraverso whatsapp e/o semplicemente facendo ascoltare l’audio a terze persone, non è consentito senza l’assenso di tutti le persone coinvolte nella registrazione, oltre a chi ha registrato.
Sono però previste eccezioni, è lecito divulgare al giudice per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Lecito è anche divulgare la registrazione di una telefonata ad opera di uno dei partecipanti se effettuata per finalità giornalistica previo semplice autorizzazione telefonica, qualora sussista l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Per tutti gli altri casi in cui si è registrato qualcosa e si vuole condividere con altri è consigliabile interpellare un avvocato.
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