Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante disciplina dei “Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale” sono state dettate le misure attuative dell’art. 8 comma 4 del D. L. 70/2011 volto a consentire alle banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di emettere titoli di risparmio al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio – lungo termine delle piccole e medie imprese e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno.
In particolare, ai sensi della normativa in oggetto, banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia possono emettere “Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale” (i “Titoli”) a condizione che:
– I Titoli: (i) siano strumenti finanziari con scadenza non inferiore a 18 mesi; (ii) non siano subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione di Banca d’Italia (ex art. 12 comma 7 Testo Unico Bancario); (iii) corrispondano interessi con periodicità almeno annuale; (iv) siano sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; e (v) non siano computabili nel patrimonio di vigilanza dell’emittente;
– Siano rispettati i seguenti requisiti dimensionali: (i) è previsto un importo nominale complessivo massimo di Titoli emettibili pari a 3 miliardi di euro a valere per l’anno solare in corso (il “Plafond”); (ii) sono altresì previsti dei limiti individuali riferiti al singolo emittente ed al gruppo bancario, in particolare, per ciascun gruppo bancario il limite è pari al 20% del Plafond (i.e. 600 milioni di euro) mentre per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario il limite è del 5% del suddetto Plafond (i.e. 150 milioni di euro). In ogni caso, le emissioni non possono eccedere il 30% del patrimonio di base (“Tier 1”) quale risulta dal più recente bilancio di esercizio pubblicato ovvero dalla più recente situazione semestrale, se pubblicata;
– Il periodo d’offerta non sia superiore a 60 giorni lavorativi.
Ai Titoli così emessi si applica una imposta sostitutiva sugli interessi prodotti nella misura del 5%.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. cit., i flussi incrementali di impieghi a medio-lungo termine verso le piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) riconducibili all’emittente, dovranno essere, nel periodo di vita dei Titoli, almeno pari alla raccolta realizzata mediante l’emissione dei Titoli medesimi.
Luigi Scipione, componente Centro Studi e Ricerche Unimpresa
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