Occorre che i Ministri Passera e Catania, che hanno sempre sbandierato l’articolo 62 come una grande conquista per regolare i termini di pagamento dei prodotti alimentari, intervengano con urgenza per chiarire l’accaduto e ribadire che l’art. 62 è ancora in vigore. La normativa relativa all’articolo 62 è stata frutto di un lunga e complessa concertazione che ha tentato di rispondere all’esigenza del mondo agricolo di riequilibrare i rapporti commerciali e contrattuali all’interno delle filiere agroalimentari. Certo non può essere una nota di un ufficio tecnico a rimettere tutto in discussione, con un parere che, ovviamente, non ha carattere legislativo ma che contribuisce solo a creare ulteriori incertezze circa la corretta applicazione di tale complessa materia anche perché, con tutta evidenza, non tiene conto di quanto indicato all’articolo 12 (3) della direttiva che prevede la possibilità per gli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore. Quindi la direttiva sui ritardi di pagamento si integra più che bene con l’articolo 62 proprio perché il legislatore comunitario esplicitamente consente norme nazionali più stringenti a salvaguardia dei creditori che sono le parti tutelate dalla normativa.
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