Di seguito, i punti:
– esplicitare che la cessione di beni agricoli ed alimentari quale “conferimento” a società cooperative a mutualità prevalente, data la particolare natura del vincolo associativo, fa eccezione alla forma scritta, tenendo nella giusta considerazione le particolari caratteristiche del mondo della cooperazione e non oberarlo di superflui adempimenti burocratici; − il decreto attuativo dell’art. 62, in coerenza con lo spirito della legge, non deve consentire forme di compensazioni tra i crediti per i prodotti ceduti ed eventuali somme a qualunque titolo dovute anche se oggetto di specifica previsione contrattuale (es sconti, promozioni, provvigioni, ecc.) le quali vanno pertanto fatturate separatamente con espressa indicazione del titolo corrispondente; − termini di pagamento: in deroga alla tempistica per i pagamenti prevista dal decreto riteniamo opportuno prevedere una specifica deroga nel caso in cui i contraenti siano firmatari, non singolarmente ma attraverso le rispettive rappresentanze, di accordi interprofessionali che prevedono tempistiche di pagamento differenti; − inoltre, al fine di garantire il corretto funzionamento delle disposizioni, riteniamo necessario che l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato effettui un adeguato monitoraggio circa l’applicazione di eventuali clausole vessatorie. A tale scopo, per conferire maggiore efficacia a tale attività potrebbe essere attribuita anche agli organismi di rappresentanza la possibilità di condurre il monitoraggio e la vigilanza sulla conformità degli accordi e di sottoporre, autonomamente, all’Autorità garante la rappresentazione di eventuali violazioni al disposto del decreto.
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